Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of requalification issues via plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the defendant's waiver of requalification arguments under the plea agreement precludes further examination. The appellant argued for a specific factual requalification of the drug offense, but the lower court had already accepted a plea deal under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court held that such waivers have preclusive effects on the entire litigation process, including the cassation stage, thereby barring the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 73 comma 5 T.U. Stup.: The waiver of specific grounds for appeal regarding factual requalification under a plea agreement renders the subsequent cassation appeal inadmissible, as the party's concession limits judicial cognition and binds the entire procedural course.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA MARCO nato a CAGLIARI il 05/02/1956 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Mura Marco contro la sentenza n.1328/2024 con cui la Corte di appello di Cagliari, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 Testo Unico Stup., il ricorso per cassazione, concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15