Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33106/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as chat evidence and sentencing issues are within appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that challenges to chat evidence relevance and sentencing decisions fall within the exclusive competence of the Court of Appeal. The appellant argued for chat admissibility and alternative penalties, but the court found the lower court's reasoning logical and specific regarding the defendant's recidivism risk. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 20-bis c.p.: Appeals concerning the evaluation of evidence, the reconstruction of facts, or the specific application of sentencing provisions are inadmissible if the lower court has provided a congruous and logical motivation, as these matters remain within the exclusive competence of the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate competence chat evidence admissibility recidivism assessment substitute penalties inadmissible appeal recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 20-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDIA FRANCESCO nato a CAGLIARI il 10/02/1996 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14817/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle chat sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Cagliari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che la nnessaggistica telefonica costituisce valido strumento probatorio quando la valutazione del contenuto delle conversazioni sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che il motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla reiterazione delle condotte di spaccio; ritenuto che il motivo in merito alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni;

Ritenuto che il motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto quanto al trattamento sanzionatorio si rileva il difetto di specificità del motivo a fronte di una motivazione logica ed adeguata, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato desunto dai gravi precedenti penali e dalle modalità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così decisi 15 settembre 2025 Il Con e estensore Il Pres