Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges fact-finding and evidence evaluation reserved for trial courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sanna Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's assessment of the victim's credibility and the reconstruction of facts. The court ruled that these issues fall exclusively within the trial judge's competence, as the lower court provided adequate, logically sound reasoning based on established experience.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, which remain the exclusive competence of the trial judge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ANTONINO nato a CARBONIA il 31/01/1952 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14794/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzàmento del materiale' probatorio, profili dl giudizio rimessi alla . esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione della attendibilità della persona offesa e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex aft. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 15 settembre 2025 Il Con iere estensore Il President