Ordinanza — n. 33100/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato dal difensore di Sciacca Giovanni contro la sentenza n. 1201/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33100/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1201/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA GIOVANNI nato a CATANIA il 25/05/1999 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 14751/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Sciacca Giovanni contro la sentenza n. 1201/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigl re estensore Il Presiden