Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on lighting conditions and suspended sentence limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding lighting conditions was manifestly unfounded and the second regarding sentence limits violated statutory boundaries. The appellant argued against the suspended sentence, but the court found the police control results were not subject to re-evaluation in a legitimacy review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: The Court of Cassation holds that factual evaluations on police control conditions are not reviewable in a legitimacy proceeding and that a suspended sentence exceeding statutory limits for a second offense renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANBAR MONCIF nato il 10/09/1991 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14746/25 ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato oltre che reiterativo, atteso che le valutazioni espresse sulle condizioni di luminosità non sono suscettibili di alcun vaglio in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che da conto in modo non illogico delle modalità e degli esiti certi del controllo operato dagli agenti di polizia giudiziaria in sede di arresto in flagranza di reato; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata (anni uno di reclusione), considerata quella già sospesa (pari ad un anno e mesi quattro) supera i limiti di ammissibilità per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, non trattandosi di soggetto infraventunenne; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente