Cassation court dismisses appeal against penalty agreement due to prior waiver of continuation and qualification issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the grounds regarding the continuation of sentences and the qualification of facts under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The defense argued for a review of the lower court's reasoning, but the court held that the power of disposition granted by Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects that extend to the entire litigation process, including the appeal stage. Consequently, the court ruled that the questions raised were inadmissible and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality, rendering subsequent challenges to waived grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO GIUSEPPE (CUI 01HG1IX) nato a CATANIA il 09/07/1964 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 14719/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Vaccalluzzo Giuseppe contro la sentenza n. 1101/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e nell'escludere la qualificazione ai sensi del comma quinto dell'art. 73 T.U.
Stup., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il ricorso avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p sia deciso senza formalità di procedura non essendo neppure state chiarite le ragioni di tale assunto, rientrando nella discrezionalità del legislatore limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti e semplificare le formalità del rito per i casi di manifesta inammissibilità.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 Il Con gI ere estensore Il P