Italian court dismisses appeal for sentencing reduction due to lack of manifest error in legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a plea-bargain sentence based on generic claims of legal misqualification and omitted reasoning. The appellant argued for a reduction under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no manifest error in the lower tribunal's evaluation. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences alleging generic legal errors or omitted reasoning are inadmissible unless a manifest error in legal qualification is evident from the text.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABLAOUI EL MUSTAFA nato il 31/03/1987 avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 14717/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Ablaoui El Mustafa contro la sentenza n. 2814/2025 con cui il Tribunale di Milano in data 23/04/2025 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73 co.5, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca in modo del tutto generico l'errata qualificazione giuridica e l'omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen., senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consi re estensore Il Pre