Cassation court dismisses appeal claiming non-existence of crime, ruling facts clearly established by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aurora Michael inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The appellant argued the crime of resistance did not exist, but the court found this claim baseless and generic. The lower courts had already established that the appellant's actions, including blocking the road to force police to stop, constituted the required elements of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal claiming the non-existence of a crime is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and fails to address the factual findings of the court of appeal which have already established the objective and subjective elements of the offense.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURORA MICHAEL nato a CATANIA il 21/09/2001 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Aurora Michael OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. proc. pen. è manifestamente infondato e declinato in fatto, oltre che generico, tenuto conto che il ricorrente non prende in esame la corretta risposta fornita dalla Corte di appello che, oltre ad aver rinviato a quanto nel dettaglio espresso dal primo giudice in ordine alla analitica descrizione della complessiva condotta violenta finalizzata ad evitare di essere arrestato a seguito di intervento di personale della Questura di Catania, ha evidenziato come fossero sussistenti tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, tali da far ritenere integrata la resistenza allorché attraverso l'azione di guida che seguiva all'intervento, veniva volontariamente posta in essere una condotta culminata con lo sbarramento della strada ove avveniva l'inseguimento che costringeva i pubblici ufficiali a frenare e tamponare, seppur lievemente, il motociclo su cui viaggiava l'Aurora; rilevato che il ricorrente tenta di accreditare, altresì, una differente ricostruzione dei fatti finalizzata a edulcorare la condotta, operazione non consentita in sede di legittimità specie in considerazione della logica e completa analisi svolta dai Giudici di merito che hanno• analiticamente ricostruito le fasi dell'occorso volontariamente posto in essere dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i