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Ordinanza — n. 33091/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity; lower court's reasoning deemed sufficient and no logical defects found.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33091/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued for logical defects in the sentencing and denial of generic mitigating circumstances, but the court found the appellate judgment already provided congruent motivation on these points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic, as the lower court's reasoning is deemed sufficient and no logical defects exist.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal logical defects mitigating circumstances procedural costs Cassazione ordinanza sufficient motivation errore di trasmissione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCIA GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 14/05/1982 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14697/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente