Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts and evidence already reviewed by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments merely repeated grievances regarding fact-finding and evidence evaluation previously addressed by the Court of Appeal of Palermo. The appellate court had adequately reasoned the concurrence of persons based on drug plants found near a quarry, packaging tools in the defendant's vehicle, and inconsistent phone data regarding personal use. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: Appeals that merely re-litigate facts, evidence evaluation, or legal reasoning already exhaustively examined by the appellate court are inadmissible as they usurp the exclusive competence of the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO LIBERANTE GIUSEPPE nato a SAN GIUSEPPE JATO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14692/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché riproduce le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento del concorso di persona è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento delle piantine di cannabis nei pressi della cava da cui è stato visto uscire insieme al complice, e della non verosimile alternativa ricostruzione della difesa che attribuiva ad altri la detenzione, stante il rinvenimento di arnesi per il confezionamento delle dosi nell'autovettura del Lupo, né essendo coerenti con l'uso personale le altre risultanze estrapolate dai telefoni cellulari; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilP i ricorsi') e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consi 'ere estensore Il Presiden