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Ordinanza — n. 33088/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute lack of specificity regarding appellate court's reasoning on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33088/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute lack of specificity in the grounds raised against the Court of Appeal of Catania. The appellant failed to explain why the lower court's reasoning on both the punitive treatment and the denial of generic mitigating circumstances was flawed, rendering the complaint generic. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically address the reasoning of the lower court on the points contested.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity sentencing reasoning mitigating circumstances Article 616 c.p.p. procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE MARCELLO nato a CATANIA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14684/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia al trattamento sanzionatorio e sia in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sui predetti punti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente