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Ordinanza — n. 33085/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33085/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33085/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PINTO FRANCESCO (CUI 02XC830) nato a ROMA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Del Pinto Francesco OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato tenuto conto che la Corte di appello, pur non specificamente motivando sul punto, là dove ha analizzato la condotta integrante l'art. 337 cod. pen., ha dato conto della consistenza delle lesioni provocate, corrispondenti a quelle di cui all'imputazione che, a sua volta, dà atto della certificazione medica dalla quale emerge un trauma alla spalla ed una distorsione giudicate, lesioni guaribile in sette giorni; che detta evenienza rende, altresì, geneticamente inammissibile la doglianza in sede di appello, visto che un eventuale annullamento non sortirebbe alcun esito; ritenuto che generico e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello si rivela il secondo motivo, avendo la decisione spiegato le ragioni, strettamente connesse alla gravità della condotta e alla personalità del ricorrente, per cui non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche o diminuire la pena (foglio terzo e quarto della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 33085/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., ha dato conto della consistenza delle lesioni provocate, corrispondenti a quelle di cui all'imputazione che, a sua volta, dà atto della certificazione medica dalla quale emerge un trauma alla spalla ed una distorsione giudicate, lesioni guaribile in sette giorni; che detta evenienza rende, altresì, geneticamente inammissibile la doglianza in sede di appello, visto che un eventuale annullamento non sortirebbe alcun esito; ritenuto che generico e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello si rivela il secondo motivo, avendo la decisione spiegato le ragioni, strettamente connesse alla gravità della condotta e alla personalità del ricorrente, per cui non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche o diminuire la pena (foglio terzo e quarto della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena riduzione delle spese giudiziarie riduzione della multa modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PINTO FRANCESCO (CUI 02XC830) nato a ROMA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Del Pinto Francesco OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato tenuto conto che la Corte di appello, pur non specificamente motivando sul punto, là dove ha analizzato la condotta integrante l'art. 337 cod. pen., ha dato conto della consistenza delle lesioni provocate, corrispondenti a quelle di cui all'imputazione che, a sua volta, dà atto della certificazione medica dalla quale emerge un trauma alla spalla ed una distorsione giudicate, lesioni guaribile in sette giorni; che detta evenienza rende, altresì, geneticamente inammissibile la doglianza in sede di appello, visto che un eventuale annullamento non sortirebbe alcun esito; ritenuto che generico e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello si rivela il secondo motivo, avendo la decisione spiegato le ragioni, strettamente connesse alla gravità della condotta e alla personalità del ricorrente, per cui non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche o diminuire la pena (foglio terzo e quarto della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il