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Ordinanza — n. 33084/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming nullity due to lack of translation, citing established pandemic-era procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Abdulwahhab Mohamed inadmissible, ruling the claim of nullity due to omitted translation was groundless. The appellant argued that pandemic-era rules required translation for detained defendants, but the court found no such obligation when the defendant did not request oral participation. Consequently, the court upheld the principle that the absence of a request to appear exempts the judge from ordering translation or adjourning the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 599, comma 2, cod. proc. pen.; In proceedings where the defendant does not express the will to participate in the hearing, the judge is not required to order translation or postpone the session, and claims of nullity based on this omission are inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity translation of detained defendant pandemic emergency rules oral hearing participation inadmissible appeal court of cassazione criminal procedure code obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 599, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024
Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla
287413); rilevato che la citata disciplina non diverge da quella già vigente in epoca precedente (in tal senso, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDULWAHHAB MOHAMED nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Abdulwahhab Mohamed OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa traduzione del ricorrente è manifestamente infondato, dovendosi tenere fermo l'ormai consolidato principio di diritto secondo cui "nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione. orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza (Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287413); rilevato che la citata disciplina non diverge da quella già vigente in epoca precedente (in tal senso, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658, secondo cui "Nel giudizio camerate di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto [nella specie, per altra causa], comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza") ed è stata tenuta ferma anche con l'attuale previsione di cui all'art. 599, comma 2, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso