Ordinanza — n. 33082/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAJ RUDOLF nato il 01/03/1990 avverso la sentenza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ramaj Rudolf impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Busto Arsizio che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 33082/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ramaj Rudolf impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Busto Arsizio che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAJ RUDOLF nato il 01/03/1990 avverso la sentenza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ramaj Rudolf impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Busto Arsizio che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. La difesa deduce omessa motivazione in ordine al bilanciamento in termini di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere .dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente , al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1