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Ordinanza — n. 33080/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking confiscation orders as facts were clearly established.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33080/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Riccardo Longhi and Daniela Maniscalco inadmissible. The court found that the money subject to confiscation corresponded to the illicit sale of cocaine, confirmed by the defendant's confession and the direct perception of the money by law enforcement. Consequently, the court ruled that the funds constituted profit under Article 73 of the Drug Trafficking Law, rejecting the arguments regarding the nature of the funds and the minor role of the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990: Confiscation of proceeds from drug trafficking is mandatory when the illicit sale is proven by confession and the funds are directly perceived by authorities, rendering appeals against such orders inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking confiscation of proceeds illicit sale Cassazione appeal profit from crime confisca dei proventi di reato indagine per riciclaggio di denaro concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LONGHI RICCARDO nato a ROMA il 03/07/1989 MANISCALCO DANIELA nato a ROMA il 23/11/2004 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di Longhi Riccardo e Maniscalco Daniela OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Riccardo Longhi è manifestamente infondato in quanto il denaro sottoposto a confisca, da un canto, corrisponde alla contestazione che ha ad oggetto l'illecita vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in ordine alla quale è intervenuta confessione, dall'altro, costituisce evenienza caduta sotto la diretta percezione degli operanti, così dovendosi ritenere che il denaro rinvenuto in occasione dell'arresto costituisca il profitto del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, secondo quanto previsto dal comma 7-bis del citato articolo; rilevato che il primo motivo del ricorso di Daniela Maniscalco è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente rinvio alla decisione di primo grado, ha valutato costituire concorso la condotta della ricorrente che, a stretto contatto con il Longhi, provvedeva a raccogliere, di volta in volta, il denaro oggetto della cessione immediatamente prima effettuata, valutazione giuridicamente corretta espressa all'esito dell'analisi del materiale probatorio afferente alla ricostruzione in fatto della vicenda, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo di ricorso di Daniela Maniscalco avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato, mostrando di condividere il giudizio sul punto operato dal primo giudice, le ragioni che hanno portato ad escludere che la condotta potesse ritenersi di scarsa offensività, sia per la tipologia di stupefacente di tipo cocaina ("crack") di elevata purezza, sia per la sua non minimale quantità (11 grammi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de