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Ordinanza — n. 33076/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding sentencing discretion under Penal Code articles 132 and 133.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Djebali Khaled's appeal against the Rome Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for maximum reduction of the penalty under general mitigating circumstances, but the lower court explicitly quantified the sentence based on articles 132 and 133 of the Penal Code. The supreme court ruled the appeal manifestly unfounded because the appellate judge correctly applied statutory criteria for discretionary sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; An appeal challenging a sentence based on statutory criteria for discretionary mitigation is inadmissible if manifestly unfounded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion General Mitigating Circumstances Manifestly Unfounded Appeal Penal Code Articles 132 133 modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione libera della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJEBALI KHALED nato il 21/11/1989 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Djebali Khaled OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il trattamento sanzionatorio anche con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto della quantificazione della pena sulla base degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., esplicitando le ragioni per cui non ha ridotto la pena nella massima estensione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, pervenendo, all'esito di ciò, alla determinazione di una pena ritenuta correttamente quantificata sulla base delle citate norme che fissano i criteri che il giudice deve seguire nell'utilizzo della discrezionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15