Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding sentencing discretion under Penal Code articles 132 and 133.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Djebali Khaled's appeal against the Rome Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for maximum reduction of the penalty under general mitigating circumstances, but the lower court explicitly quantified the sentence based on articles 132 and 133 of the Penal Code. The supreme court ruled the appeal manifestly unfounded because the appellate judge correctly applied statutory criteria for discretionary sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; An appeal challenging a sentence based on statutory criteria for discretionary mitigation is inadmissible if manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJEBALI KHALED nato il 21/11/1989 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Djebali Khaled OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il trattamento sanzionatorio anche con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto della quantificazione della pena sulla base degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., esplicitando le ragioni per cui non ha ridotto la pena nella massima estensione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, pervenendo, all'esito di ciò, alla determinazione di una pena ritenuta correttamente quantificata sulla base delle citate norme che fissano i criteri che il giudice deve seguire nell'utilizzo della discrezionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15