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Ordinanza — n. 33075/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to failure to refute recidivism findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rota Ubaldo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and repetitive, failing to address the specific facts regarding his multiple prior evasions that established his recidivism. Consequently, the court rejected the appeal because it merely recited legal principles without engaging with the lower court's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically refute the factual findings and reasoning of the lower court, particularly regarding recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal recidivism findings failure to refute court costs and fine recidiva nell'infrazione esenzione dalla pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA UBALDO nato a CAGLIARI il 22/04/1977 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Rota Ubaldo OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, onde fondare la maggiore pericolosità dimostrata dal ricorrente resosi responsabile .del delitto di evasione, i plurimi precedenti, molti dei quali anche specifici (ben sei evasioni), che avevano caratterizzato i trascorsi del Rota, aspetti della motivazione - che danno conto delle ragioni del rigetto del motivo di gravame - non confutati né presi in esame dal ricorso che si limita ad rievocare i principi di diritto in ordine all'applicazione della recidiva, senza alcun confronto con la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0