Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to cite statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ahmad Jafar's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's citation procedure and the denial of mitigating circumstances under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments because the first issue involved no new evidence and the second lacked a specific question raised during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already refuted by the appellate court or if it fails to formulate a specific question regarding the statutory provisions cited.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD JAFAR (CUI 05IWP2H) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ahmad Jafar OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la regolare citazione, avvenuta al domicilio eletto invece che al ricorrente, all'epoca detenuto, si osserva che nessuna censura veniva svolta nella sede propria né tale circostanza veniva portata a conoscenza del giudice (in tal senso, cfr.
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01); rilevato che il secondo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., quanto al primo aspetto, è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha apprezzato la gravità della condotta del ricorrente che agiva unitamente al complice (evenienza che il ricorrente vorrebbe confutare nel precluso merito), quanto al secondo profilo (art. 131-bis cod. pen.), nessuna questione risulta formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il