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Ordinanza — n. 33073/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33073/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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quanto al richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, escluso che il fatto contestato, per le modalità attraverso cui veniva posta in essere l'attività di spaccio, potesse ritenersi particolarmente tenue, essendo inconferente la dedotta inutilizzabilità della messaggistica alla luce della dichiarazione confessorie rese in sede di interrogatorio; quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., rilevato come il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddiviso in sette involucri ed il numero di dosi ricavabili (sedici) non consentisse di sussumere la condotta nella previsione di cui alla citata attenuante, anche alla luce del guadagno astrattamente ricavabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33073/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62, primo comma, n. 4, cod. pen., rilevato come il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddiviso in sette involucri ed il numero di dosi ricavabili (sedici) non consentisse di sussumere la condotta nella previsione di cui alla citata attenuante, anche alla luce del guadagno astrattamente ricavabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti confisca di valori patrimoniali illecita decodificazione di offerte in codice ricettazione dissigillamento di atti remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHILLARI DIAMANT (CUI 06OGNW5) nato il 14/03/2001 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; I visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Haxhillari Diamant OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano manifestamente infondati oltre che riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha:

1) quanto al richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, escluso che il fatto contestato, per le modalità attraverso cui veniva posta in essere l'attività di spaccio, potesse ritenersi particolarmente tenue, essendo inconferente la dedotta inutilizzabilità della messaggistica alla luce della dichiarazione confessorie rese in sede di interrogatorio; quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., rilevato come il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddiviso in sette involucri ed il numero di dosi ricavabili (sedici) non consentisse di sussumere la condotta nella previsione di cui alla citata attenuante, anche alla luce del guadagno astrattamente ricavabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1