Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to cite admissible grounds under 2017 procedural code reforms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the cited grievances did not fall within the limited grounds permitted for cassation appeals against sentencing decisions following the 2017 procedural code reforms. The defense argued for a lack of motivation regarding potential acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that only specific issues such as the expression of the accused's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds; appeals citing general lack of motivation or potential acquittal causes under Art. 129 c.p.p. are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETANO EMANUELE nato a NAPOLI il 08/02/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Gaetano Emanuele impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Napoli che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. La difesa deduce omessa motivazione in ordine alla presenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con 'procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il