Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33072/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to cite admissible grounds under 2017 procedural code reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the cited grievances did not fall within the limited grounds permitted for cassation appeals against sentencing decisions following the 2017 procedural code reforms. The defense argued for a lack of motivation regarding potential acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that only specific issues such as the expression of the accused's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds; appeals citing general lack of motivation or potential acquittal causes under Art. 129 c.p.p. are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility procedural code reforms 2017 sentencing decision appeal lack of motivation defense acquittal causes exclusion motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Gaetano Emanuele impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Napoli che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
La difesa deduce omessa motivazione in ordine alla presenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Gaetano Emanuele impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La difesa deduce omessa motivazione in ordine alla presenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETANO EMANUELE nato a NAPOLI il 08/02/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Gaetano Emanuele impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Napoli che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La difesa deduce omessa motivazione in ordine alla presenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con 'procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il