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Ordinanza — n. 33071/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for failing to meet strict legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite any of the four specific grounds required for challenging a plea bargain sentence. Although the defense argued for a different legal qualification of the facts, the court ruled that such challenges are only permissible when the error is immediately obvious or constitutes a manifest mistake. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to four specific grounds, and challenges to the legal qualification of facts are only admissible if the error is immediately evident or constitutes a manifest mistake.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error inadmissible de plano manifest mistake standard court costs award detenzione di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, BeIIli Loly impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto là dove è stata ritenuta l'ipotesi continuata tra più fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, BeIIli Loly impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLILI LOTFI nato il 11/04/2004 avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ;tue FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, BeIIli Loly impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto là dove è stata ritenuta l'ipotesi continuata tra più fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto a condotta che avrebbe integrato una sola fattispecie ricomprendente sia la illecita detenzione che la cessione di sostanza stupefacente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano — come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); tale risulta il limite del ricorso che assume la unitaria condotta posta in essere (comprensiva sia della detenzione che dello spaccio) evenienza che, né dalla imputazione, né dalla motivazione (ove si fa espresso riferimento al dato che ha visto la condotta detentiva proseguire anche dopo quella di cessione) risulta di immediata evidenza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.