Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33070/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for drug offenses due to procedural inadmissibility under new rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared eight appeals against a plea bargain sentencing decision procedurally inadmissible. The appellants argued for reduced penalties, alternative measures, or different legal qualifications of their drug-related offenses. The court rejected these claims because they did not fall within the narrow scope of admissible grounds for cassation following legislative reforms, specifically excluding general challenges to the plea agreement's legal characterization.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to challenges regarding the defendant's will, legal qualification of the act, correlation between request and judgment, or illegality of the penalty, excluding general disputes over the plea agreement's validity.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeals drug offenses sentencing procedural inadmissibility legal qualification error Cassation procedure rules conditional suspension of sentence public utility work reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, Hamid Kamal, Zorgan Rachid, Zorgan Driss, Nija Abdelnnajid, Hajji Amine, Dadgfredine Souflane, Abdessannad Daharli, Fennani Abdelhakim impugnano la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Hamid Kamal deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, Zorgan kachid, Zorgan Driss e Nija Abdelmajid deducono violazione di legge nella parte in cui non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 56-bis 689 del 1981
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, Hamid Kamal, Zorgan Rachid, Zorgan Driss, Nija Abdelnnajid, Hajji Amine, Dadgfredine Souflane, Abdessannad Daharli, Fennani Abdelhakim impugnano la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZORGAN RACHID (CUI 027Z28Z) nato il 01/01/1971 ZORGAN DRISS (CUI 01M7A0S) nato il 01/01/1970 NIJA ABDELMAJID (CUI 062EGB1) nato il 10/09/1985 HAJJI AMINE (CUI 0570Z8H) nato il 16/04/1990 DADREDDINE SOUFLANE (CUI 056VBVU) nato il 11/03/1987 ABDESSAMAD DAHARLI (CUI 0626482) nato il 28/04/1991 FENNANI ABDELHAKIM (CUI 062NK5F) nato il 08/08/1993 HAMID KAMAL (CUI 0300CER) nato il 12/12/1985 avverso la sentenza del 04/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, Hamid Kamal, Zorgan Rachid, Zorgan Driss, Nija Abdelnnajid, Hajji Amine, Dadgfredine Souflane, Abdessannad Daharli, Fennani Abdelhakim impugnano la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Hamid Kamal deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, Zorgan kachid, Zorgan Driss e Nija Abdelmajid deducono violazione di legge nella parte in cui non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., Hajji Amine, Abdessamad Daharli e Fennani Abdelhakim deducono la omessa sospensione condizionale della pena e la sostituzione — se del caso — con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis 689 del 1981, Daddredine Soufiane deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dai ricorrenti (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano — come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle