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Ordinanza — n. 33068/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to address admissible grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's arguments did not fall within the limited grounds permitted for challenging a sentencing decision. The defense raised issues regarding omitted reasoning on potential acquittal causes, but the court noted that only specific matters like the defendant's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, rendering other arguments inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissible de plano sentencing decision review omitted reasoning defense Italian Cassation Court motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Raponi Emiliano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Raponi Emiliano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPONI EMILIANO nato a ROMA il 26/07/1984 avverso la sentenza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Raponi Emiliano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La difesa deduce omessa motivazione in ordine alla presenza di eventuali cause di proscioglimento.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il