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Ordinanza — n. 33067/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite statutory grounds under new procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite any of the specific grounds permitted under the amended criminal procedure code. Although the defense argued for legal qualification errors and motivation defects, the court ruled these arguments do not fall within the narrow scope of admissible cassation grounds for plea agreement sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, correlation of requests, or legality of the penalty; general challenges to legal qualification or motivation are inadmissible unless they constitute a manifest error or are immediately obvious.

Parole chiave

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criminal procedure code plea agreement appeal inadmissibility de plano legal qualification error Cassazione Roma procedural grounds court costs award motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Errouyas Walid impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Errouyas Walid impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERROUYAS WALID nato il 18/03/1995 avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Errouyas Walid impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.

2. La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci