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Ordinanza — n. 33065/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity of grounds lacking specific factual or legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33065/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by D'Antoni Alessandro inadmissible due to the generic nature of the grounds raised against the Second Instance Court's decision. The appellant argued for vices of motivation without providing specific factual or legal criticisms, which the court found insufficient for verification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; An appeal is inadmissible for genericity when the grounds lack a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified.

Parole chiave

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genericity of grounds inadmissible appeal vices of motivation specific criticism required procedural costs motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTONI ALESSANDRO nato a TARANTO il 27/10/1987 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'Antoni Alessandro OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza è generico in quanto privo di sostanziale e concreta censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/