Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to failure to address specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Pennisi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and repetitive of issues already refuted by the Court of Appeal of Messina. The court noted the appeal omitted to address specific points regarding omitted referrals and alleged partial incapacity to intend, which were adequately covered in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals must be specific and address the contested decision; generic or repetitive grounds without engaging the merits result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNISI SALVATORE nato a CATANIA il 31/08/1959 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pennisi Salvatore OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici oltre che riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, non prese in esame dal ricorso che, disinteressandosi. del contenuto della sentenza impugnata, omette di apprezzare la parte della decisione che:
1) quanto ad omesso rinvio, ha rilevato come il difensore che aveva rappresentato un impedimento per un differente procedimento, in tale processo che si sarebbe dovuto tenere contestualmente risultava codifensore (pag. 2);
2) quanto alla dedotta incapacità anche parziale di intendere di volere, ha dato conto che da nessun atto (ma allegato nel corso del processo) emergessero problematiche di tale natura da poter fondare la dedotta incapacità anche parziale (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15