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Ordinanza — n. 33061/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, ordering costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Bayemodou Dia inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The appellate court had already rejected generic mitigating circumstances based on the defendant's criminal history, and the higher court found the new submissions too vague to merit review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to clarify the specific reasons supporting the arguments, thereby preventing the court from examining the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Art. 616 c.p.p. procedural costs criminal appeal difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYEMODOU DIA (CUI 05EHV8B) nato il 22/12/1998 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14364/25 ritenuto che la Corte di appello di Milano ha adeguatamente motivato io merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva escluso le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché neppure chiariscono le ragioni poste a loro fondamento; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente