Criminal appeal dismissed as generic and unexamined, citing appellate court's rejection of non-punishability and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Attia Essam Lamiy Samhan inadmissible for being generic and repetitive of arguments already refuted by the Court of Appeal of Milan. The appellant failed to address the appellate court's findings regarding the gravity of the offense, the habitual nature of the conduct due to multiple prior records, and the adequacy of the imposed sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must specifically address the contested points of the lower court decision; generic or repetitive censure without engaging with the reasoning on non-punishability and sentencing adequacy renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIA ESSAM LAMIY SAMHAN nato il 29/06/1998 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Attia Essam Lamiy Samhan OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici oltre che riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, non prese in esame dal ricorso che, disinteressandosi del contenuto della sentenza impugnata, omette di apprezzare la parte della decisione che:
1) ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non solo per la rilevata gravità del fatto (ex se adeguata per giustificare il mancato accoglimento del motivo), ma l'abitualità della condotta delittuosa in ragione dei plurimi precedenti;
2) ha ritenuto adeguata la pena (individuata appena al di sopra del minimo edittale) ed il bilanciamento operato tra aggravanti contestate e attenuanti generiche riconosciute (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025