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Ordinanza — n. 33057/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute lack of specificity regarding appellate court's reasoning on crime elements and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Visconti Pietro inadmissible due to its absolute lack of specificity concerning the lower court's reasoning. The appellant argued the Palermo Court of Appeal failed to logically justify the conviction, yet the court found the appellate decision already adequately addressed both the constitutive elements of the crime and the intent. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to specify the grounds for attacking the lower court's reasoning, which must have been congruently motivated on the elements of the crime and intent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility absolute lack of specificity generic appeal grounds Article 616 c.p.p. procedural costs award condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14282/25 Ritenuto che il motivo unico ded.otto dal ricorrente è. affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto quanto sul dolo, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Iacobone Cosimo Damiano al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso