Cassation court dismisses appeal as appellate court correctly evaluated evidence and non-prosecution claim was generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellate court had correctly evaluated the evidence and rejected the claim of non-prosecution under Article 393-bis of the Penal Code as generic without factual basis. Consequently, the Cassation Court affirmed the lower court's decision based on proper inferential reasoning and shared legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of evidence or alleging non-prosecution must be specific; generic complaints without objective facts regarding factual error render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIOVANNI nato a ALCAMO il 23/10/1975 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • RG.14271/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso e nella memoria difensiva con riferimento all'apprezzamento . del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente