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Ordinanza — n. 33055/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and remits factual evaluation to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33055/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found the appellant's arguments regarding evidence evaluation and specific criminal law provisions were generic and lacked concrete factual basis to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the decision was upheld because the appellate court had already provided a logically sound and well-motivated judgment based on established legal criteria.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging factual assessments or citing generic legal provisions without specific factual grounds are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and based on correct inferential criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual evaluation appellate jurisdiction court costs criminal procedure evidence assessment apprezzamento arbitrario delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 393-bis c.p
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESFAI GHEBREMICHAEL AMANUEL nato il 30/04/1971 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Brescia, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale; ritenuto che anche il motivo sulla mancata applicazione della massima riduzione per le già concesse attenuanti generiche è generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha considerato il concorso formale di reati e l'assenza di ragioni per irrogare una pena inferiore a quella irrogata, tenuto conto del precedente penale a suo carico;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente