Italian Court dismisses appeals on joint criminal liability and subjective intent as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the De Silvio family manifestly inadmissible. The appellants argued regarding violations of joint criminal liability rules, subjective intent, and evidence evaluation, but the court found these arguments generic and based on a factual reconstruction contradicting the trial record. Consequently, the court upheld the lower court's findings on joint participation and excessive sentencing, ruling that the appeals could not be re-evaluated in the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic challenges to joint criminal liability, subjective intent, or evidence evaluation are inadmissible when they rely on a factual reconstruction incompatible with the trial record and do not propose a different assessment of the probative corpus.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SILVIO FILOMENA STELLA nato a CASSINO il 30/10/1989 DE SILVIO LUIGI nato a LATINA il 19/06/1987 DE SILVIO COSTANTINO nato a SORA il 08/07/1990 DE SILVIO ISABELLA nato a LATINA il 13/10/1991 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 14183/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dai ricorrenti sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato, sull'elemento soggettivo del dolo e sulla valutazione delle prove sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione delle forze dell'ordine con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria opposizione ed il sostegno dato contro le stesse e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base della descrizione contenuta nel verbale di arresto, supportata dai filmati delle telecamere di sicurezza del negozio, e della compiuta identificazione degli imputati valorizzando anche le condotte di supporto morale all'azione oppositiva diretta contro le forze dell'ordine oltre che della rissa intercorsa con gli agenti della sicurezza privata, non rilevando la diretta e personale partecipazione ad azioni violente; ritenuto che le altre censure sull'eccessività della pena sono ugualmente generiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (resistenza collettiva, finalità dell'azione violenta), espresse dalla Corte di appello di Roma, che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202