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Ordinanza — n. 33051/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on calunnia grounds, ruling simulated accusations constitute the crime regardless of prosecutor's annotation validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing arguments regarding the invalidity of the Public Prosecutor's annotation and the lack of proceedings against the accused brothers. The court held that simulating criminal traces against others inherently constitutes the crime of calunnia, making the specific signature on the annotation irrelevant. Furthermore, the court rejected the appeal's procedural defects as repetitive and lacking a genuine comparison with the lower court's reasoned findings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 64, 350 co.7 c.p.p.: The crime of calunnia is consummated by bringing to judicial knowledge circumstances indicating another as responsible for a crime not committed, rendering the lack of a specific annotation by the accused irrelevant when they act as the presumed victim.

Parole chiave

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calunnia simulated traces indirect accusation procedural inadmissibility merit evaluation risarcimento per atto illecito guida recidiva in stato di ebbrezza ricusazione fondata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
260608); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria depositata dal difensore sono reiterative dei medesimi argomenti esposti nel ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 64 c.p.p.
Art. 350 co.7 c.p.p.
art. 616 c.p
260608); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria depositata dal difensore sono reiterative dei medesimi argomenti esposti nel ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDO GIUSEPPE nato a FICARRA il 19/01/1958 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;ritenuto che il motivo dedotto in merito alla eccepita inutilizzabilità dell'annotazione di P.G. attestante la versione dei fatti resa dall'imputato sulla ferita da taglio sul braccio è manifestamente infondata, atteso che la simulazione di tracce di reato a carico di altri integra di per sé il reato di calunnia, nella forma della incolpazione c.d. reale o indiretta, con conseguente irrilevanza che l'annotazione di p.g. non sia stata sottoscritta dall'imputato, essendo sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso, mentre del tutto non pertinenti al caso sono le questioni di inutilizzabilità ex artt. 64, 350 co.7, c.p.p. relative alle dichiarazioni non verbalizzate rese dall'indagato, trattandosi di dichiarazioni rese da Ricciardo Giuseppe non come indagato ma come presunta persona offesa del ferimento autoinferto ed attribuito falsamente ai propri fratelli; ritenuto che anche manifestamente infondata è la questione sulla assenza di procedimenti a carico dei fratelli indirettamente accusati, essendo la calunnia reato di pericolo; ritenuto con riferimento alle altre censure che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria depositata dal difensore sono reiterative dei medesimi argomenti esposti nel ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dellzf ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1141 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il President