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Ordinanza — n. 33050/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on grounds of procedural inadmissibility regarding motive review and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of intent and recidiva was logically sound and not subject to re-evaluation. The appellant argued for a different reading of evidence regarding drug use and general mitigating circumstances, but the court found this constituted a mere reinterpretation of existing facts rather than a proof of non-existence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate evidence or facts; it may only declare a decision inadmissible if the lower court's reasoning is logically flawed or based on non-existent proof, distinguishing between a new evaluation and a valid review of existing data.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility review of lower court motives re-evaluation of evidence recidiva legal assessment general mitigating circumstances procedural costs award travestimento della prova recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOLFI FABRIZIO nato a ROMA il 25/11/1998 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 14133/25 Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito alla valutazione del dolo, in rapporto all'utilizzo di sostanze .stupefacenti viene argomentato sulla base di una differente lettura delle risultanze in atti, atteso che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; ritenuto che la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che non hanno escluso l'imputabilità, mentre il motivo di ricorso tende a confondere il piano dell'imputabilità con quello della colpevolezza, desunta coerentemente dalle modalità dei fatti e dalla condotta tenuta dall'imputato; ritenuto che i motivi in tema di recidiva e diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili avendo la Corte di merito evinto la maggiore pericolosità dell'imputato dalle modalità dei fatti in ragione dell'intensità del dolo, della reiterazione dei reati, della gravità delle minacce in rapporto ai precedenti penali anche se non specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità e che le stesse considerazioni valgono per il trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres