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Ordinanza — n. 33049/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity regarding fact-finding and habitual offense arguments under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding fact-finding and the habitual offense. The appellant challenged the lower court's finding that the suspect's failure to answer the doorbell was due to sleepiness from medication, while the court noted the defense's additional submissions merely reiterated existing points. Consequently, the court ruled that these issues involved factual assessments not subject to re-evaluation on appeal, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p. n. 5; Art. 360 c.p.p. n. 6: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically challenge the factual findings or the assessment of habitual conduct by the appellate court.

Parole chiave

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generic appeal grounds factual re-evaluation habitual offense assessment inadmissible appeal procedural costs order gravità della pena attenuazione della pena reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p. n. 5
Art. 360 c.p.p. n. 6
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ANGELO nato a MATERA il 03/05/1975 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.14129/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Potenza, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sonnolenza dovuta a farmaci, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l'osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell'imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

è generico rispetto alla valutazione della gravità del reato oltre che per la rilevata abitualità delle condotte che non risulta specificamente censurata; ritenuto che le considerazioni sviluppate nelle memorie difensive con motivi aggiunti depositate dal difensore sono reiterative dei medesimi argomenti esposti nel ricorso, e comunque sollecitano inammissibili apprezzamenti in fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.