Italian Court dismisses appeal on evasion charges due to genericity and inadmissibility of lesser included offense argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding the crime of evasion and the lesser included offense under Article 131-bis. The court found the first ground defective for lacking specific motivation compared to the lower court's detailed reasoning on the elements of the crime. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is specific and consistent with established case law, and if the argument regarding a lesser included offense relies on subjective evaluations of intent that cannot be re-evaluated on appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE EDDIE nato a MARINO il 16/04/1979 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 14128/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e dal tentativo di eludere il controllo con la fuga, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle