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Ordinanza — n. 33045/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33045/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUCHICHI JALEL nato il 26/10/1961 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 14115/25 (Lodhichi Jalel) Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censuremon consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Caltanissetta ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili (in particolare della persona offesa), e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, ciò soprattutto con riferimento al vaglio di attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa; ritenuto che tutte le doglianze del ricorrente in punto di valutazione delle prove testimoniali non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla cognizione dei giudici di merito, le cui valutazioni appaiono sorrette da motivazione non illogica; ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, Robilatte Angela, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33045/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo mancanza di credibilità impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUCHICHI JALEL nato il 26/10/1961 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 14115/25 (Lodhichi Jalel) Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censuremon consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Caltanissetta ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili (in particolare della persona offesa), e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, ciò soprattutto con riferimento al vaglio di attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa; ritenuto che tutte le doglianze del ricorrente in punto di valutazione delle prove testimoniali non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla cognizione dei giudici di merito, le cui valutazioni appaiono sorrette da motivazione non illogica; ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, Robilatte Angela, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez.

U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consi esten