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Ordinanza — n. 33042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of legal grounds under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the defense lawyers inadmissible without formalities. The appellants argued that the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 and miscalculated penalties, but these claims did not fit the specific exceptions allowed under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the new law restricts appeals to specific legal violations regarding the defendant's will or legal qualification, excluding general defects in reasoning or sentencing calculations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific legal violations such as the expression of the defendant's will or erroneous legal qualification, excluding general defects in reasoning or sentencing.

Parole chiave

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plea bargain appeals procedural inadmissibility Article 448 criminal procedure sentencing calculation errors legal qualification violations procedura di revisione penale accusa penale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Trani del 17 marzo 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e sulla quantificazione della pena con censure per entrambi i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Trani del 17 marzo 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOVREGLIO VINCENZO nato a BARI il 28/11/1983 LOMUSCIO MARIA STELLA nato a ANDRIA il 25/10/1981 avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

• 1. I ricorsi presentati dai difensori di Lovreglio Vincenzo e .Lomuscio Maria Stella sono inammissibili. Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Trani del 17 marzo 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla quantificazione della pena con censure per entrambi i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle