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Ordinanza — n. 33040/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity regarding sentencing and mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity in its arguments. The appellant claimed the lower court failed to properly address sentencing and mitigation, yet the appellate court had already provided congruent reasoning on these points. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is affected by absolute genericity, meaning it fails to specify the reasons for alleged defects in the lower court's reasoning when such reasoning has already been provided.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal sentencing reasoning mitigation arguments inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI ISABELLA nato a SIRACUSA il 30/01/1973 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14056/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Con liere estensore Il Presidente