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Ordinanza — n. 33032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding criminal liability and intent, but the court found the appeal generic and merely repetitive of the lower court's already evaluated censure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific confrontation with the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already adequately evaluated by the trial judges and lacks a specific confrontation with the motivation of the appealed decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure repetitive argument criminal liability dolo requirement procedural costs Cassa delle ammende falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
9712/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 372 cod. pen
9712/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTIZZU VENANZIO nato a CAGLIARI il 16/06/1992 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9712/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.), la memoria; Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla sussistenza del dolo, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.