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Ordinanza — n. 33028/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses generic appeal for lack of specific facts regarding mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33028/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its intrinsically generic nature and lack of specificity regarding the contested sentencing. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances in a conviction under Article 385 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the arguments failed to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal must be specific and confront the reasoning of the appealed judgment; generic and abstract arguments are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility specificity requirement criminal mitigating circumstances rejection Article 385 penal code Cassation procedural rules aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
9644/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
9644/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFITTO CIRO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/02/1967 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9644/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché intrinsecamente generici, oltre che aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.