Cassation court dismisses appeal as generic and non-specific regarding the lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the judgment's responsibility assessment and the lack of discharge statements, but the court found these grounds merely repetitive of already evaluated criticisms. The decision rests on the grounds that the arguments were objectively generic and did not specifically confront the detailed reasoning provided in the lower court's sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of criticisms already adequately evaluated by the court of first instance or if they are objectively generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETE PATRIZIO nato a GROTTAGLIE il 31/12/1976 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9455/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi del ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata acquisizione delle dichiarazioni a discarico rese dall'imputato e della documentazione prodotta;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. pag. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025