Italian Court dismisses appeals as generic and repetitive, rejecting requests for new fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Di Tommaso and De Feudis inadmissible. The appellants argued for a different evaluation of evidence regarding liability under Article 337 of the Penal Code and justifications under Articles 393 bis and 54. The court rejected these claims because they merely reproduced existing criticisms without specific engagement with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 bis cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they are merely repetitive of prior censure, aimed at soliciting a different proof evaluation, or objectively generic regarding the lower court's motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI TOMMASO STEFANO nato a CERIGNOLA il 25/03/1969 DEFEUDIS MADDALENA nato a CERIGNOLA il 13/07/1972 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9440/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis cod. pen ovvero a quella di cui all'art. 54 cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione della prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2