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Ordinanza — n. 33018/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific confrontation with the lower court's reasoning. The appellant argued for a re-evaluation of the facts and legal qualification, but the court found these arguments merely repetitive of censure already adequately assessed by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already evaluated by the court of first instance or if it is objectively generic and does not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure procedural dismissal Corte di Cassazione reato di coazione reati contro la pubblica autorità minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSIELLO COSIMO DAMIANO nato a BITONTO il 06/11/1989 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9391/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336-582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.