Ordinanza — n. 33015/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO GIOVANNI DI DIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 21/07/1988 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9257/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla corretta qualificazione giuridica dei fatti che sarebbero riconducibili all'art. 337 cod. pen.:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 33015/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, privo di concreto interesse ad agire e, comunque, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO GIOVANNI DI DIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 21/07/1988 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9257/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla corretta qualificazione giuridica dei fatti che sarebbero riconducibili all'art. 337 cod. pen.:
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, privo di concreto interesse ad agire e, comunque, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 202