Ordinanza — n. 33012/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9231/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336 cod. pen.- 10 d. Igs., n. 14 del 2017); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 33012/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 9231/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336 cod. pen.- 10 d. Igs., n. 14 del 2017); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9231/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336 cod. pen.- 10 d. Igs., n. 14 del 2017); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025