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Ordinanza — n. 33011/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-contradictory to first instance sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the first instance conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, but the Court found the arguments merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked specific motivation to contradict the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of lower court assessments or objectively generic regarding the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection repetitive censure rule Article 385 Penal Code court costs and fine allontanamento nonostante motivi di salute necessità medica omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
9225/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
9225/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GENNARO nato a NAPOLI il 30/04/1993 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9225/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.