Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33010/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33010/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSI SABATO nato a POLLENA TROCCHIA 11 14/10/1982 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9213/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 bis cod. pen.; Esaminato il ricorso; Ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33010/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 9213/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 bis cod. pen.; Esaminato il ricorso; Ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasione all'obbligo di contribuzione allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio facoltà di astenersi dal testimoniare difesa d'ufficio eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 bis cod. pen
9213/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSI SABATO nato a POLLENA TROCCHIA 11 14/10/1982 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9213/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 bis cod. pen.; Esaminato il ricorso; Ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.