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Ordinanza — n. 33003/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33003/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MONTE DOMENICO nato a MONTAGUTO il 12/03/1950 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9169/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa valutazione dei motivi aggiunti - riguardanti il riconoscimento della sospensione condizionale della pena-, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove;

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 33003/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 9169/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa valutazione dei motivi aggiunti - riguardanti il riconoscimento della sospensione condizionale della pena-, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione pene condizionali concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
9169/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MONTE DOMENICO nato a MONTAGUTO il 12/03/1950 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9169/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa valutazione dei motivi aggiunti - riguardanti il riconoscimento della sospensione condizionale della pena-, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove;

Ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte implicitamente motivato sulla mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sia facendo riferimento alla recidiva (cfr., certificato penale da cui si evince come siano state già in passato riconosciute due sospensioni condizionali della pena), sia evidenziando la gravità della condotta; Ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno