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Ordinanza — n. 33001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Bassolino's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant argued for a reduction in the sentence imposed under Article 336 of the Penal Code, but the court found the grounds generic and repetitive of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 376 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the trial judges or is objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure sentencing review Cassation procedure reati violenti sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 376 c.p.p.
art. 336 cod. pen
9163/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSOLINO GIOVANNI nato a ACERRA il 25/12/1991 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9163/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.